Sull’istruzione parentale

Il sindaco è competente a vigilare su chi sceglie l’istruzione parentale

C’è un’alternativa a studiare sui banchi di scuola, che trova fondamento nell’articolo 30 della Costituzione repubblicana, ed è rappresentata dall’istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education.

Queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli. I genitori, qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, intorno il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’insegnamento parentale.

È vero, infatti, che per garantire una adeguata formazione ai figli occorrono mezzi non indifferenti, e questo prova, a contrario, l’importanza di una scuola pubblica aperta e funzionante. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertare la fondatezza della richiesta e, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo.

Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

Questi studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco. (Redazione)

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Ancora alternanza scuola-lavoro