
(Sergio Scialabba) L’illegittimo conferimento di incarichi esterni rappresenta un danno patrimoniale e spesso mortifica il personale in servizio negli enti pubblici.
Prima di ogni cosa, esso viola l’articolo 97 della Costituzione che dice:”Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.
L’odioso fenomeno è stato ricordato dal presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti – Vincenzo Lo Presti – in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 che, a causa della recrudescenza della pandemia da covid-19 nella Regione Siciliana, quest’anno non si è potuta celebrare in presenza.
Si tratta di illeciti che “oltre a determinare un aumento ingiustificato della spesa pubblica, incidono anche sulla corretta utilizzazione del personale in servizio, che vede spesso mortificata la propria professionalità con l’assegnazione, ad altri, di funzioni che potrebbero adeguatamente essere svolte dalla struttura amministrativa“.
Con sentenza “la Sezione ha affermato che il Presidente dell’Assemblea regionale, nello svolgimento di attività gestionali e amministrative, è tenuto a rispettare le regole di corretta gestione del denaro pubblico in virtù dell’art. 97 della Costituzione, sicché l’atto gestionale, ove non coerente con detto obbligo, è sindacabile in sede di giudizio di responsabilità amministrativa”.
“Sussiste pertanto – si legge nella relazione che cita recenti sentenze – danno erariale per i compensi pagati dall’Assemblea regionale siciliana per incarichi di consulenza attribuiti dal Presidente, allorché l’oggetto dell’incarico e i contenuti delle relazioni risultino assolutamente generici, così da non potersi configurare un effettivo ausilio per l’esercizio delle funzioni dell’Ufficio, oppure quando si tratti di consulenze che si risolvono in una generica supervisione di attività già espletate e di provvedimenti adottati dagli uffici interni dell’Assemblea“.